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Ordinanza — n. 8379/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific factual critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8379/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued regarding the criminal liability and psychological elements of the offense under Article 640 of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of those rejected in the appellate court. The decision emphasized that the cassation court lacks the power to re-evaluate factual evidence or propose alternative factual readings, reserving such functions exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 640 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or propose alternative factual readings, as such functions are exclusively reserved for the trial judge, and appeals must offer specific, non-repetitive critiques of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments dismissal factual re-evaluation prohibition Article 640 Penal Code psychological element of crime appellate court reasoning court costs and fine termine di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 640 cod. pen.
articolo 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

RACO ORDINANZA Carosi Manuel, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 21/07/1987; avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d'appello di Ancona; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Manuel Carosi, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione della legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 640 cod. pen.,non è deducibile nella sede di legittimità, per come declinato in questa fattispecie, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, altresì, è volto a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e risulta avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che, il secondo motivo di ricorso contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art.640 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto basato su motivi reiterativi e disattesi dalla corte di merito, la quale ha ribadito la sussistenza della mala fede dell’imputato, resa evidente dalla condotta assunta sia nel corso delle trattative, sia successivamente al perfezionamento dello scambio; che, inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17