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Ordinanza — n. 8378/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as sentencing discretion falls within trial court's authority under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8378/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the arguments non-specific and repetitive of the lower court's reasoning. The court ruled that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating factors, belongs to the trial judge who adequately considered the crime's gravity and the defendant's lack of remorse.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The discretion to grade the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the trial court, and appeals challenging such sentencing are inadmissible if the lower court provided sufficient reasoning based on the facts.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions inadmissible appeal mitigating circumstances trial court authority difetto formale di procedura nuova domanda di prestazioni d'invalidità censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Cariati Elena, nata a MILANO il 08/11/1976, avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Ancona; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Elena Cariati, rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio irrogato, non solo sono generici, perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma anche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, ossia la gravità del fatto, in considerazione delle modalità e dell’ingente danno patrimoniale, i precedenti penali specifici, nonché l’atteggiamento processuale della ricorrente, la quale non ha manifestato alcuna resipiscenza e non ha risarcito la parte civile (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigl