Italian court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, citing insufficient argumentation and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a criminal conviction for fraud involving a Postepay card. The appellant argued against the court's reasoning and the imposed sentence, but the court found the first ground of appeal manifestly unfounded due to a lack of logical contrast in the lower court's argumentation. Regarding the second ground, the court ruled that sentencing discretion falls within the trial judge's authority under established jurisprudence, rendering the appeal procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect in reasoning is manifestly unfounded or if the challenge to the sentencing infringes upon the discretionary power of the trial judge.
Parole chiave
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RACO ORDINANZA Levak Kelly nato a MANTOVA il 21/03/1985, avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d'appello di Potenza, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Kelly Levak, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto provati la riconducibilità della Postepay alla ricorrente, anche in considerazione della circostanza che questa non abbia fornito alcuna spiegazione in merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio irrogato non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il