Ordinanza — n. 8376/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARACO ORDINANZA Braidic Sonny nato a MIRANO il 12/09/1990, avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Trieste, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti. Letto il ricorso proposto nell’interesse di Sonny Braidic, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità non solo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma è anche manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove ha ritenuto provata la circostanza che il ricorrente fosse l’effettivo utilizzatore della carta Postepay su cui le persone offese hanno effettuato le ricariche e che, secondo consolidata giurisprudenza tale elemento in assenza di alternative spiegazioni risulta idoneo a giustificare l'affermazione di responsabilità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio inflitto non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie il giudice di merito ha espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, in particolare contro il patrimonio (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 20-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 20-bis cod. pen; Ordinanza — n. 8376/2026 — snpen · Corte di Cassazione: è inammissibille poichè generico in quanto la Corte ha rilevato che il difensore era privo della prescritta procura speciale e il ricorrente nulla deduce sul punto; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
Parole chiave
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RACO ORDINANZA Braidic Sonny nato a MIRANO il 12/09/1990, avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Trieste, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Sonny Braidic, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità non solo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma è anche manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove ha ritenuto provata la circostanza che il ricorrente fosse l’effettivo utilizzatore della carta Postepay su cui le persone offese hanno effettuato le ricariche e che, secondo consolidata giurisprudenza tale elemento in assenza di alternative spiegazioni risulta idoneo a giustificare l'affermazione di responsabilità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio inflitto non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie il giudice di merito ha espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, in particolare contro il patrimonio (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 20-bis cod. pen.
è inammissibille poichè generico in quanto la Corte ha rilevato che il difensore era privo della prescritta procura speciale e il ricorrente nulla deduce sul punto; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
6) ha comunque posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della sostituzione sanzionatoria anche la pregressa commissione di un reato a scopo di lucro, a seguito del quale non vi è stata alcuna condotta risarcitoria o riparativa, a riprova dell'inadeguatezza della sanzione invocata; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è