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Ordinanza — n. 8375/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of double mitigation reduction argument in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8375/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to challenge the substantive reduction of the sentence. The appellant argued against the lack of double mitigation reduction, but the court found this argument did not confront the appellate court's reasoned justification. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and lacked sufficient motivation to warrant review.

Regesto Legislator

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Artt. 69, 62-bis e 61, primo comma, n. 6 cod. pen.: An appeal challenging the specific calculation of sentence reduction for mitigating circumstances is inadmissible if it does not contest the substantive merit of the decision and merely questions the discretionary measure without alleging arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Double Mitigation Reduction Sentencing Discretion Substantive Review Standard Cassazione Ordinanza Penal Code Provisions opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 61, primo comma, n. 6 cod. pen.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Vitale Antonio, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/01/2005, avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Antonio Vitale, rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata doppia riduzione della pena per entrambe le circostanze attenuanti riconosciute all’esito del giudizio di comparazione fra opposte circostanze (artt. 69, 62-bis e 61, primo comma, n. 6 cod. pen.), non si confronta con la doppia motivazione conforme di merito ed è manifestamente infondato in fatto ed in diritto, implicando una censura alla valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito (misura della diminuzione per ciascuna singola attenuante riconosciuta), che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; che la Corte di appello di Napoli ha condiviso le conclusioni ragionate e argomentate del giudice di primo grado, il quale, nello stimare prevalenti, sulle contestate aggravanti, le due distinte circostanze attenuanti riconosciute, ha ridotto complessivamente la pena da sei a quattro anni di reclusione operando un aumento complessivo per entrambe le attenuanti riconosciute che va considerato pari ad una riduzione di un anno di reclusione per ciascuna attenuante; che il ricorrente peraltro denunzia l'errore inesistente ma non censura nel merito la determinazione di ciascuna riduzione in misura inferiore al massimo; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna ex lege del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consig