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Ordinanza — n. 8373/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural bars.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8373/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction and sentencing enhancements, but the Court found the first ground lacking specific critique of the lower court's reasoning. Furthermore, the second and third grounds were rejected as legally impermissible in this stage of proceedings because the defendant had already benefited from the victim's reduced defense.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 61, n. 5 c.p.: Appeals based on reproducible grounds of criticism or alleging aggravating circumstances that the defendant has already utilized to mitigate the offense are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific critique reproducible grounds aggravating circumstances victim's reduced defense court of cassation procedural bars bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 61, n. 5 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 131 bis c.p.
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Testo completo

RACO ORDINANZA D'amico Benito nato a FORMIA il 18/08/1995; avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Benito D'Amico; rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, non è deducibile, perché fondato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, in quanto la Corte D'appello ha chiarito come la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, sia stata fondata su un quadro probatorio chiaro e incontrastato da risultanze processuali di segno posto (si veda, in particolare, pag.3); considerato che, il secondo motivo di ricorso, che lamenta la ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché l'imputato ha approfitato della minorata difesa della persona offesa, un'anziana signora nata nel 1941; che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); che, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in merito alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché ricorre la condotta ostativa della minorata difesa della persona offesa ; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/20