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Ordinanza — n. 8372/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8372/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8372/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RACO ORDINANZA Colucci Emiliano, nato a ROMA il 28/12/1980, Trabucchi Simona, nato a ROMA il 27/02/1981, avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti. Letti i ricorsi proposti, con atti separati, nell’interesse di Emiliano Colucci e Simona Trabucchi, rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Colucci, che deduce l’intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), senza che possa avere alcun rilievo sul tema la data del deposito della motivazione; che, inoltre, è stato fatto riferimento al “reato”, senza specificare a quale dei tre sopravvissuti al giudizio di secondo grado si riferisca il motivo di censura, così incorrendo la censura nel vizio di genericità; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 8372/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Letti i ricorsi proposti, con atti separati, nell’interesse di Emiliano Colucci e Simona Trabucchi, rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Colucci, che deduce l’intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), senza che possa avere alcun rilievo sul tema la data del deposito della motivazione; che, inoltre, è stato fatto riferimento al “reato”, senza specificare a quale dei tre sopravvissuti al giudizio di secondo grado si riferisca il motivo di censura, così incorrendo la censura nel vizio di genericità; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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calciatore professionista diritto dello sport squadra di calcio contributi per le attività di vigilanza responsabilità disciplinare ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
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Testo completo

RACO ORDINANZA Colucci Emiliano, nato a ROMA il 28/12/1980, Trabucchi Simona, nato a ROMA il 27/02/1981, avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti, con atti separati, nell’interesse di Emiliano Colucci e Simona Trabucchi, rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Colucci, che deduce l’intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), senza che possa avere alcun rilievo sul tema la data del deposito della motivazione; che, inoltre, è stato fatto riferimento al “reato”, senza specificare a quale dei tre sopravvissuti al giudizio di secondo grado si riferisca il motivo di censura, così incorrendo la censura nel vizio di genericità; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di Trabucchi contesta l’omessa valutazione della singola posizione della ricorrente e del suo ruolo di concorrente nel reato ex art. 110 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove si riferimento alle circostanze di fatto che comprovano il concorso nei reati di truffa e di falsificazione di atti facenti fede fino a querela di falso); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso,