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Ordinanza — n. 8371/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for insufficient reasoning, ruling general mitigation arguments were adequately addressed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8371/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rocco Schiavone inadmissible due to manifestly unfounded complaints regarding the lack of reasoning and denial of general mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to consider all positive or negative elements and imposed an excessive penalty, while the court maintained that judges need only address relevant facts. The decision was based on the established principle that implicit rejection of non-considered elements is sufficient, and the imposed sentence was deemed fair and proportional under statutory guidelines.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; The lower court is not required to consider every element deduced by the parties when denying general mitigating circumstances, as it suffices to account for those deemed relevant, with others implicitly rejected.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal general mitigating circumstances sufficient reasoning standard proportionality of sentence implicit rejection of facts attenuazione della pena proporzionalità della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 81 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
ossequioso degli indici normativi di cui all’art. 133 cod. pen.; ritenuto che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 81 cod. pen
art. 133 cod. pen
ossequioso degli indici normativi di cui all’art. 133 cod. pen.; ritenuto che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Schiavone Rocco nato a MODUGNO il 20/10/1971, avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d'appello di Bari, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Rocco Schiavone; rilevato che l’unico motivo, con il quale si contesta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ogni sua parte, con particolare riferimento alla sussistenza dei reati contestati; alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all’entità della pena irrogata, è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare pag. 7 e 8 della sentenza impugnata); che, in particolare, secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, il giudice di merito, nel motivare il diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi positivi o negativi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti rilevanti, dovendosi ritenere implicitamente superati o disattesi gli altri; che, il giudice di merito ha puntualmente chiarito, per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, ferma la corretta qualificazione giuridica dei fatti, che la pena inflitta all’imputato risulta essere equa, proporzionata ed insuscettibile di ulteriori decurtazioni sia nella pena base che negli aumenti effettuati ex art. 81 cod. pen. ossequioso degli indici normativi di cui all’art. 133 cod. pen.; ritenuto che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Cons