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Ordinanza — n. 8370/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming factual reconstruction errors in criminal liability judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8370/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding factual reconstruction and sentencing logic. The appellant claimed the lower court improperly reconstructed facts and failed to apply specific criminal provisions, but the Court held that factual evaluation is exclusively reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or substitute its own reasoning for the trial judge's assessment of evidence and sentencing logic.

Parole chiave

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criminal liability factual reconstruction Court of Cassation judicial review limits sentencing logic truffa all'assistenza sociale abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
207944); considerato che, il secondo motivo di ricorso che contesta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 640 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
207944); considerato che, il secondo motivo di ricorso che contesta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, il secondo motivo di ricorso che contesta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Di Gaetano Francesco nato a PALERMO il 28/12/1982, avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Di Gaetano e le conclusioni scritte in data 5 febbraio 2026, che insistono per la fondatezza dei motivi originari di ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2) apprezzando gli elementi caratterizzanti il “tipo” che l’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere (artifici, consistenti nell’adempimento solutorio con un assegno che non poteva essere riscosso, con il conseguente raggiro della persona offesa, che si era sentita ristorata dell’esborso non dovuto, oltre il profitto illecito proprio con altrui corrispondente danno); che esula, invero, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, il secondo motivo di ricorso che contesta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, attraverso un congruo riferimento all’entità non esigua del danno cagionato dall’imputato e del corrispondente profitto conseguito (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/202