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Ordinanza — n. 8369/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissible facts and sentencing discretion review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8369/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the conviction for theft and the sentencing, arguing for specific mitigating circumstances and procedural errors. The court rejected these arguments, noting that factual reconstruction belongs to the trial judge and sentencing discretion is protected by established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals challenging factual findings or sentencing in criminal cases are inadmissible if they seek to reconstruct facts using criteria different from those of the trial judge or if they contest matters reserved to the discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reconstruction limits sentencing discretion protection mitigating circumstances review Italian Supreme Court procedure menomazione della capacità visiva graduazione dell'invalidità valutazione dell'idoneità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Giusy Spadafora, rilevato che i primi tre motivi di ricorso che contestano la dichiarazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 640 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata); considerato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso che contestano, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Giusy Spadafora, rilevato che i primi tre motivi di ricorso che contestano la dichiarazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 640 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata); considerato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso che contestano, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Spadafora Giusy, nata a COSENZA il 15/07/1992, avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Giusy Spadafora, rilevato che i primi tre motivi di ricorso che contestano la dichiarazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 640 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, illustrando gli elementi da cui emerge il concreto coinvolgimento della ricorrente nella vicenda in esame (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso che contestano, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che la Corte d’appello palermitana ha motivato il diniego sulla base delle modalità della condotta, della totale mancanza di resipiscenza da parte dell’imputata, nonché dei numerosi precedenti penali specifici a suo carico, da cui si desume l’abitualità del comportamento (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il sesto motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio inflitto nel primo grado di giudizio non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto pag. 5 della sentenza impugnata attraverso un congruo riferimento all’entità non esigua del profitto e del danno cagionato ed in considerazione della misura già prossima al minimo edittale; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso,