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Ordinanza — n. 8368/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts are within lower court's exclusive evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8368/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding fraud charges, but the court found this argument non-justiciable in a review proceeding. The court ruled that re-evaluating factual elements is exclusively the lower court's duty and that the original judgment contained no logical or legal flaws.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements, reserving such assessment exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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factual evaluation Court of Cassation lower court powers fraud charges inadmissible appeal truffa in materia di prestazioni abbandono del procedimento per truffa dolo determinante

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

RACO ORDINANZA Charrier Luca nato a ROMA il 26/11/1971, avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Cagliari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Luca Charrier e la memoria trasmessa in data 30 gennaio 2026, con la quale il ricorrente insiste per una differente valutazione della prova; rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è deducibile in quanto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7), chiarendo altresì come la ricostruzione dei fatti renda evidente il dolo della truffa e la finalizzazione dell’attività decettiva all’incameramento delle somme di denaro versate attraverso la creazione di due falsi contratti, meccanismo che faceva ricadere sull’acquirente in buona fede, la voluta inattività dell’imputato; che esula, altresì, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, inoltre, è manifestamente infondato perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che per tali ragioni il ricorso deve essere dichiato inammissibile, con la conseguiente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026