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Ordinanza — n. 8366/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8366/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8366/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RACO ORDINANZA Basile Rosa, nata a PALERMO il 20/06/1983, avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti. Letto il ricorso proposto nell’interesse di Rosa Basile, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, il giudice di merito ha chiarito che non possa ritenersi la sussistenza dell'esimente, in quanto ai fini dell'applicazione della predetta scriminante, non è sufficiente una semplice necessità, ma occorre che questa sia imperiosa e cogente, tanto che per sottrarsi al pericolo non resti all'agente altra alternativa che ledere il diritto di un terzo (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4); che inoltre la Corte ha valorizzato il protrarsi dell'illecita occupazione che esclude il carattere cogente ed eccezionale della scriminante; considerato che, il secondo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputata per il reato contestato, è manifestamente infondato in quantoprospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; che, il terzo motivo di ricorso che lamenta la violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove, non è deducibile in quantoè generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 8366/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso proposto nell’interesse di Rosa Basile, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, il giudice di merito ha chiarito che non possa ritenersi la sussistenza dell'esimente, in quanto ai fini dell'applicazione della predetta scriminante, non è sufficiente una semplice necessità, ma occorre che questa sia imperiosa e cogente, tanto che per sottrarsi al pericolo non resti all'agente altra alternativa che ledere il diritto di un terzo (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4); che inoltre la Corte ha valorizzato il protrarsi dell'illecita occupazione che esclude il carattere cogente ed eccezionale della scriminante; considerato che, il secondo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputata per il reato contestato, è manifestamente infondato in quantoprospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; che, il terzo motivo di ricorso che lamenta la violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove, non è deducibile in quantoè generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie addebito di tasse spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Rosa Basile, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Basile Rosa, nata a PALERMO il 20/06/1983, avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Rosa Basile, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, il giudice di merito ha chiarito che non possa ritenersi la sussistenza dell'esimente, in quanto ai fini dell'applicazione della predetta scriminante, non è sufficiente una semplice necessità, ma occorre che questa sia imperiosa e cogente, tanto che per sottrarsi al pericolo non resti all'agente altra alternativa che ledere il diritto di un terzo (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4); che inoltre la Corte ha valorizzato il protrarsi dell'illecita occupazione che esclude il carattere cogente ed eccezionale della scriminante; considerato che, il secondo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputata per il reato contestato, è manifestamente infondato in quantoprospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; che, il terzo motivo di ricorso che lamenta la violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove, non è deducibile in quantoè generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/202