Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8365/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding statutory mitigation clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8365/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Jonathan Massimiliano Pilloni inadmissible due to a manifestly unfounded claim of inadequate reasoning. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific statutory mitigation circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the appellate court had explicitly noted the vehicle's high value and the significant financial damage caused. The Supreme Court rejected this argument because its review is limited to checking the logical coherence of the argumentation rather than verifying if the reasoning matches the factual record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is restricted to verifying the existence of a logical argumentative structure and cannot assess whether the motivation corresponds to the acquired procedural evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal vizio di motivazione mitigating circumstance logical argumentation Cassazione Roma penal procedure financial damage condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Jonathan Massimiliano Pilloni, rilevato che l’unico motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RACO ORDINANZA Pilloni Jonathan Massimiliano, nato a PUTIGNANO il 07/11/1968, avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Jonathan Massimiliano Pilloni, rilevato che l’unico motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la Corte d'appello ha espressamente escluso la lievità della fattispecie, sottolineando a pagina 4 della sentenza impugnata, che l'autovettura oggetto di sottrazione non è di scarso valore e che la condotta ha determinato un danno patrimoniale, niente affatto irrisorio; considerato che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consig