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Ordinanza — n. 8364/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8364/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8364/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RACO ORDINANZA El Abidi Abdeldayem, nato in TUNISIA, il 06/01/1970, avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Perugia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti. Letto il ricorso proposto nell’interesse di AbdeldayemEl Abidi, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, la Corte ha tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato, come risulta dai certificati del casellario giudiziale agli atti, sottolineando altresì come non siano emerse circostanze diverse che possano indurre ad applicare nei confronti dell'imputato il beneficio invocato, tenuto anche conto del fatto che il giudice di primo grado ha quantificato la misura della pena in aderenza al minimo edittale (si veda pag. 2); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 8364/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso proposto nell’interesse di AbdeldayemEl Abidi, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, la Corte ha tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato, come risulta dai certificati del casellario giudiziale agli atti, sottolineando altresì come non siano emerse circostanze diverse che possano indurre ad applicare nei confronti dell'imputato il beneficio invocato, tenuto anche conto del fatto che il giudice di primo grado ha quantificato la misura della pena in aderenza al minimo edittale (si veda pag. 2); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura impugnazione di decisioni amministrative procedura di rivendicazione nel pignoramento rispetto dei requisiti formali notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso proposto nell’interesse di AbdeldayemEl Abidi, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

RACO ORDINANZA El Abidi Abdeldayem, nato in TUNISIA, il 06/01/1970, avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Perugia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di AbdeldayemEl Abidi, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, la Corte ha tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato, come risulta dai certificati del casellario giudiziale agli atti, sottolineando altresì come non siano emerse circostanze diverse che possano indurre ad applicare nei confronti dell'imputato il beneficio invocato, tenuto anche conto del fatto che il giudice di primo grado ha quantificato la misura della pena in aderenza al minimo edittale (si veda pag. 2); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consiglie