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Ordinanza — n. 8363/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-specificity; arguments merely repeat lower court's reasoning without substantive critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8363/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal failed to provide a specific critique of the lower court's reasoning. The appellant's arguments were deemed non-specific as they merely reiterated points already rejected by the Court of Appeal without new legal analysis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 646 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are not specific and merely repeat the arguments already rejected by the court of first instance without providing a substantive critique.

Parole chiave

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non-specific appeal reiteration of arguments lack of substantive critique inadmissible appeal court of cassazione criminal procedure fine fund penalty coazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
3 e 4); considerato che, l'asserita illogicità della motivazione non emerge dal provvedimento impugnato, in quanto non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.
Art. 646 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Marco Dell'Annunziata; rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 646 cod.
art. 646 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Marco Dell'Annunziata; rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 646 cod.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Dell'Annunziata Marco, nato a NAPOLI il 18/09/1977, avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Marco Dell'Annunziata; rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 646 cod. pen., non è deducibile, giacché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il giudice di merito, sulla base di quanto documentalmente dimostrato, ha ritenuto provata la volontà di “sequestrare” i beni di proprietà della persona offesa per indurla a contribuire al pagamento della sanzione amministrativa inflitta (si vedano pag. 3 e 4); considerato che, l'asserita illogicità della motivazione non emerge dal provvedimento impugnato, in quanto non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; avendo il giudice il giudice di merito esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità; ritenuto che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consi