Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the second-instance judges merely copied the first-instance court's reasoning without addressing the specific grievances raised in the complaint. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked specificity by merely restating arguments already deemed unfounded by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and founded on arguments that merely repeat those already discussed and rejected by the court of second instance, lacking a specific correlation between the decision and the grounds of the complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RACO ORDINANZA Giordano Filippo Gianluca, nato a CERIGNOLA il 04/01/1992, avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse diFilippo Gianluca Giordano, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., in quanto i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a condividere le argomentazioni utilizzate dal giudice di prime cure, non fornendo una risposta alle censure avanzate con i motivi di gravame, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda in particolare pag.
3) e, pertanto, non specifici; che,invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere e