Ordinanza — n. 8359/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARACO ORDINANZA Diana Mirco, nato a MARINO il 30/06/1982, avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti. Letto il ricorso proposto nell’interesse di Mirco Diana, rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato altresì che detto motivo non è oltretutto consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, in assenza di manifeste illogicità o contradditorietà; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 8359/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso proposto nell’interesse di Mirco Diana, rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato altresì che detto motivo non è oltretutto consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, in assenza di manifeste illogicità o contradditorietà; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
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RACO ORDINANZA Diana Mirco, nato a MARINO il 30/06/1982, avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Mirco Diana, rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato altresì che detto motivo non è oltretutto consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, in assenza di manifeste illogicità o contradditorietà; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Cons