Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints violate legal limits on review powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's finding of extortion based solely on the victim's statement, arguing it constituted a factual error. The court rejected this, ruling that such challenges amount to mere complaints and exceed the cassation court's authority to re-evaluate facts, which remains the exclusive domain of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 629 cod. pen.; Art. 192, comma 3 cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual disagreements or complaints regarding the credibility of victim statements are inadmissible as they exceed the cassation court's power to review only legal errors, reserving factual evaluation exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
RACO ORDINANZA Di Toma Angelo nato a TRINITAPOLI il 05/03/1980, avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Bari, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Angelo Di Toma, rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 56 e 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la Corte di appello di Bari ha ritenuto integrato il tentativo di estorsione, in quanto, come testimoniato dalla persona offesa, Francesco Mele, l’imputato, appropriandosi impropriamente dell’automobile di questa, in cambio della restituzione ha richiesto una somma di denaro pari ad euro 300 (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 I