Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court facts and misapplying recidivism rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rocco Maurizio Condina inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The lower court had already thoroughly examined the facts regarding threats made inside a barracks and the specific application of Article 131-bis of the Penal Code, rejecting the claim that the violence was justified. The court ruled that the appeal merely repeated these factually resolved arguments without new legal grounds, while also noting Condina's status as a recidivist with prior preventive measures, which precluded the requested alternative sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal arguments; mere repetition of facts already adjudicated by the lower court or generic citations of statutory provisions without specific application do not justify admissibility, especially when the appellant's criminal history and prior preventive measures preclude the requested mitigated sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDINA ROCCO MAURIZIO nato a MILANO il 02/11/1970 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 116/ RG. 27706
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rocco Maurizio Condina avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto e di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso lo spintonamento degli operanti, le minacce profferite ai loro danni per ostacolare un atto del loro ufficio peraltro all'interno della Caserma, tanto da rendere inammissibile, anche perché declinata in fatto, la valutazione della condotta come reazione e la censura per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. motivata a pag. 3 con la violenza ingiustificata e i gravi e reiterati precedenti anche specifici; ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici ed aspecifici alla luce della gratuità della violenza esercitata e dell'applicazione, comunque, delle circostanze attenuanti generiche a fronte della ritenuta recidiva reiterata, pena mantenuta quasi nei limiti edittali (pag. 3), con evidenziazione da parte della sentenza della condizione di pluripregiudicato di Condina, già sottoposto alla misura di prevenzione, con ripetuta violazione dei provvedimenti dell'Autorità, preclusivi dell'applicazione delle sanzioni sostitutive richieste (pag. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de