Italian court dismisses appeal as generic and reiterative, upholding conviction for tax evasion and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the arguments were generic and merely reiterated those rejected at the appellate level. The appellant, Costantino, failed to provide specific evidence regarding his claim of family-based pretexts for breaching home arrest or to challenge the recidiva application. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and substantive; generic or reiterative arguments fail to meet admissibility requirements, leading to dismissal and cost liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 18/09/1960 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 108/ RG 27677
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Costantino avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge sia in ordine all'elemento psicologico del reato che ho l'applicazione della recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono entrambi generici e meramente reiterativi di quelli di appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente (pag.
1) e con i quali il ricorrente non si misura in alcun modo, risultando che Costantino ha violato la misura cautelare degli arresti domiciliari adducendo un pretesto familiare rimasto indimostrato e tale da non incidere sul dolo. Inoltre, l'applicazione della recidiva è stata puntualmente argomentata anche dando atto della personalità e della condotta dell'imputato.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6/2/2026 La Consigli a estensora Il Presid nte Paola Di Travaglini Massi 'areni