Cassation appeal dismissed for generic grounds as lower court already fully resolved the drug trafficking facts and legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were generic and merely reiterated issues already comprehensively examined and resolved by the appellate judgment. The appellant, Pasquale Costa, challenged the conviction for drug possession, but the lower court had already established the evidence of trafficking intent through seized quantities, preparation tools, a handwritten ledger, and the suspect's behavior during the search. The court rejected the arguments regarding the exclusion of trafficking qualification because they failed to specifically confront the detailed factual and legal reasoning provided in the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and merely repetitive of questions already fully examined and legally resolved by the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA PASQUALE nato a BOLLATE il 03/01/1973 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 94/RG 27635
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Costa avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibilq in quanto generici e meramente reiterativi di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che alle pagg. 5-7 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse comprovata da plurime circostanze (quantità e qualità dello stupefacente sequestrato, strumenti per la preparazione ed il confezionamento, un foglio imiti scritto con nomi, numeri e indicazioni), cui si era aggiunto il comportamento tenuto da Costa al momento della perquisizione ie a pag. 8 ha dato conto delle ragioni volte ad escludere la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.
P.R. n. 309 del 1990 ovverosia le modalità collaudate dell'attività di spaccio rappresentate dai suoi acquirenti, quali il mancato utilizzo del telefono per concordare gli appuntamenti con i clienti, e i rilevanti profitti desunti dal foglio manoscritto sequestratogli, cioè elementi con i quali il ricorso non si confronta in modo specifico. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i