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Ordinanza — n. 8089/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of already rejected merits arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8089/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because its grounds were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and alleged a lack of reasoning regarding the flagrant arrest, but the court found these points legally unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on grounds that are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance on legally correct and non-illogical grounds are inadmissible.

Parole chiave

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repetitive grounds inadmissible appeal generic mitigating circumstances flagrant arrest court costs imputazione per reati di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO MARCO nato a AVERSA il 27/04/2000 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 190/RG. 28189

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Bosco avverso la sentenza in epigrafe indicata per delitti in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. In particolare, la sentenza a pagg. 5-6 ha dato conto, in base a plurimi argomenti, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti. Del tutto assertivo ed espresso con vuote formule la seconda censura del ricorso, relativa al vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del fatto, a fronte di un imputato arrestato in flagranza di reato. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i