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Ordinanza — n. 8088/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reiterating issues already resolved by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8088/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ugo Colombo against the Naples Court of Appeal inadmissible. The appellant challenged the conviction for drug possession, but the court found the first ground of appeal merely repetitive of issues already fully examined and legally resolved in the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates questions already examined and resolved by the contested judgment without presenting new grounds or arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds drug possession Cassation procedure procedural costs reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO UGO nato a VICO EQUENSE il 07/06/1985 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 186/RG 28154

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ugo Colombo avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che a pag. 5 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse risultata da plurime circostanze (quantità di stupefacente sequestrato nel ciclomotore e a casa, diversità delle sostanze e strumenti per il confezionamento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/02/