Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of merits already decided correctly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and merely reproducing arguments already examined by the lower courts. The appellant challenged a conviction for drug possession, but the lower court had already established facts regarding drug trafficking intent and applied the minimum penalty with mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the arguments lacked novelty and were legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 133 cod. pen.; Appeals based on generic or repetitive arguments already adequately examined by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUCCI ANDREA nato a CASERTA il 15/06/1985 avverso la sentenza dei 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 184/RG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Raucci avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. In particolare, la sentenza alle pagg. 3 e 4 ha dato conto, in base a plurimi argomenti, dell'accertamento del fatto e della destinazione allo spaccio di una rilevante quantità di stupefacente, conclusosi con arresto in flagranza e sequestro di rilevante materiale (incluso un drone) vicino al carcere di SantaN3ria di Capua Vetere, elementi tali da escludere la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Altrettanto generico è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio che si limita ad una mera critica lì dove la Corte, a pag. 5, ha dato atto dell'applicazione della pena nel minimo e delle attenuanti prevalenti sull'aggravante valutando complessivamente la gravità del fatto con richiamo all'art. 133 cod. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i