Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning regarding acquittal conditions under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Fabio Scotti's appeal against the Naples Court of Appeal's acquittal decision inadmissible. Scotti argued the lower court failed to properly evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, citing generic criticisms. The court rejected this, noting the acquittal judgment explicitly stated the absence of grounds for acquittal due to the suspect's flagrant arrest, rendering the appeal's lack of reasoning claim unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: An appeal challenging an acquittal based on alleged lack of reasoning is inadmissible if the judgment explicitly addresses the conditions for acquittal and finds them absent due to specific factual circumstances like flagrant arrest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTI FABIO nato a NAPOLI il 24/05/1986 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 174/ RG 28103
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fabio Scotti impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 599-bis cod. proc. pen. per i delitti in materia di stupefacenti.
2. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure del tutto generiche che non tengono conto che a pag. 3 la sentenza ha indicato espressamente l'assenza dei presupposti per emettere una sentenza di proscioglimento fondata sull'evidenza della non colpevolezza atteso l'arresto in flagranza dell'imputato.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/02/2