Cassation court dismisses appeal as merely reproducing already rejected grounds with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant challenged a second-instance judgment regarding drug offenses, specifically contesting the denial of generic mitigating circumstances due to the presence of a child under ten years old at the time of the flagrant arrest. The court ruled that since the lower courts correctly addressed these points without logical flaws, the appeal lacked any new substantive merit under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when it merely reproduces grounds already adequately examined and rejected by the courts of first instance and second instance with legally correct and non-illogical arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STARACE ANTONIO nato a NAPOLI il 17/11/1999 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 158/RG. 28016
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Starace avverso la sentenza in epigrafe indicata per delitti in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. In particolare, la sentenza a pag. 4 ha dato conto, in base a plurimi argomenti, dell'accertamento del fatto conclusosi con arresto in flagranza a seguito di servizio di osservazione, senza alcun travisamento, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto, è avvenuto, tra l'altro, per la presenza di un bambino di meno di 10 anni. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il