Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Adrijan Pepkolaj inadmissible regarding the legal qualification of his offense. Pepkolaj argued that the lower court failed to properly qualify the facts under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree, while the prosecution accepted the agreed plea deal. The court rejected this claim because the alleged error was not manifest and could not be immediately deduced from the original indictment or the plea agreement terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal challenging the legal qualification of facts in a plea deal is inadmissible unless it demonstrates a manifest error, which requires the qualification to be immediately obvious and clearly eccentric to the original charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPKOLAJ ADRIJAN nato il 12/08/2001 avverso la sentenza del 22/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 154/ RG 27985
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Adrijan Pepkolaj impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. A fronte di una sentenza di patteggiamento è prevista la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la riqualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza limitatamente ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come nella specie, una violazione di legge non immediatamente evincibile dalla motivazione della sentenza anche alla luce di quanto risulta dal capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023), peraltro su una qualificazione del fatto sulla quale le parti si accordavano per definire il procedimento con il patteggiamento.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis