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Ordinanza — n. 8082/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8082/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8082/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Artan Bego impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. In tema di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E', dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25 08 2020, Massnaoui, Rv. 279761).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8082/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. In tema di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E', dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25 08 2020, Massnaoui, Rv. 279761).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali annullamento del lodo arbitrale ritiro dell'istanza giudiziaria decisione incidentale impugnabile impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Artan Bego impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGO ARTAN nato il 21/12/1972 avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 151/ RG 27968

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Artan Bego impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. In tema di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E', dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25 08 2020, Massnaoui, Rv. 279761).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i