Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in plea bargain legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged legal error in the plea bargain's qualification was not manifest. The defendant argued for a different legal characterization, but the lower court's decision was based on clear evidence and agreed terms. Consequently, the appeal failed as the error was not immediate or obvious given the specific facts and charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal against a plea bargain judgment is inadmissible unless it demonstrates a manifest error in the legal qualification, which must be immediately evident and devoid of any room for opinion.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI JAMES nato a LECCO il 22/04/1976 avverso la sentenza del 19/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 150/ RG 2796
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. James Canali impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. A fronte di una sentenza di patteggiamento è prevista la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la riqualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza limitatamente ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne consegue la inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come nella specie, una violazione di legge non immediatamente evincibile dalla motivazione della sentenza alla luce del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Nel caso di specie, il giudice ha richiamato l'informativa della Squadra Mobile e le intercettazioni telefoniche volte a comprovare, senza margini di opinabilità, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, qualificazione sulla quale le parti si accordavano per definire il procedimento con il patteggiamento.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci