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Ordinanza — n. 8080/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8080/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because its arguments were merely repetitive of those already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant challenged the detention sentence for drug trafficking, specifically contesting the quantification of the penalty and the treatment of recidivism as equivalent to general mitigating circumstances. The court ruled that since the lower court's reasoning was correct and lacked manifest illogicality, no new specific motivation was required, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments drug trafficking sentencing recidivism treatment Cassation procedure motivi di cassazione attenuazione della pena sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Del tutto generico e aspecifico il motivo relativo alla quantificazione della pena per la recidiva che è stata riconosciuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
6-7) ha quantificato la pena discostandosi di poco dai minimi edittali, anche applicando l'art. 73, comma 5, d.
art. 616 cod. proc. pen
Del tutto generico e aspecifico il motivo relativo alla quantificazione della pena per la recidiva che è stata riconosciuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3607 del 2/10/2025
309 del 1990, cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 5, n. 3607 del 2/10/2025, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRACOGNA ALESSANDRO nato a ROMA il 11/06/1975 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 149/RG. 27948

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Tracogna avverso la sentenza in epigrafe indicata per detenzione a fini di spaccio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti corretti e privi di manifeste illogicità lì dove a pag. 2, ai fini del trattamento sanzionatorio, richiamando gli argomenti del Tribunale (pagg. 6-7) ha quantificato la pena discostandosi di poco dai minimi edittali, anche applicando l'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 5, n. 3607 del 2/10/2025, Rv. 288953). Del tutto generico e aspecifico il motivo relativo alla quantificazione della pena per la recidiva che è stata riconosciuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 6 febbraio 2026 La Consigliera e•ra Il Preiden Paola Di Nicola