Appeal against non-motivation dismissed; only consent and penalty legality grounds allowed in settlement agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the second-instance settlement agreement inadmissible. The appellant argued for non-motivation regarding criminal liability and sentencing, but the court noted the lower court had already addressed these points. Consequently, the appeal was rejected because only specific grounds concerning consent and penalty legality are permitted in such cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals against settlement agreements, only grounds regarding the party's consent, the prosecutor's consent, and the legality of the penalty are admissible, excluding general claims of non-motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALIA GIUSEPPE MARCO nato a CATANIA il 17/09/1991 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 143/ RG 27932
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giuseppe Marco Scalia impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 599-bis cod. proc. pen. per evasione per omessa motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile perché a fronte di una sentenza di concordato in appello sono consentiti solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme dalla pronuncia del giudice o all'eventuale applicazione di una pena illegale. Nel caso in esame, invece, il ricorrente, con frasi del tutto generiche deduce l'omessa motivazione sull'assenza di cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto e sull'adeguatezza della pena, tutti elementi sui quali, al contrario, la sentenza si è puntualmente pronunciata anche dando atto che l'appellante non aveva contestato la sussistenza del fatto (pag. 3).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il