Cassation court dismisses appeal as merely reproducing already reviewed and rejected sentencing arguments regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's sentencing decision based on contested recidivism and discretionary factors like the defendant's dangerousness. The court ruled that the appeal's arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge with correct reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or manifest illogical errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATI DANIELE nato a ROMA il 09/08/1976 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 142/RG. 27928
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Pilati_avverso la sentenza in epigrafe indicata per detenzione a fini di spaccio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti e privi di manifeste illogicità lì dove a pag. 3, ai fini del trattamento sanzionatorio, menziona l'art.133 cod. pen. e gli elementi utilizzati per l'esercizio della valutazione discrezionale quali l'accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità dell'imputato, con un serio percorso delinquenziale e gravato da numerosi precedenti, tali da consentire il riconoscimento della recidiva contestata; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 6 febbraio 2026 La Consigli nsora Il Presidente ' I Paola Di N• aglini Massimo icciarelli