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Ordinanza — n. 8076/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for procedural defects and genericity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8076/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Ayoub Kharmoudi inadmissible for failing to meet statutory requirements under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The first appeal was rejected because it challenged the sentencing rationale rather than the legal qualification of the offense, which is not a permissible ground for cassation in plea bargain cases. The second appeal was dismissed for being too generic, lacking specific arguments required by Article 73 of the Tax Code. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Appeals against plea bargain sentencing are limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation of request and judgment, legal qualification, or penalty illegality; challenges to sentencing motivation or generic censures are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeals cassation admissibility sentencing motivation generic appeal legal qualification motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Quello dell'Avvocato Arcadipane in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
Il ricorso dell'avvocato Massimiliano D'Alessio è inammissibile per genericità in quanto senza addurre alcun elemento, ed in termini del tutto apodittici, si limita a censurare la sentenza per mancata qualificazione delle tre condotte contestate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 444 cod. proc. pen
Ayoub Kharmoudi impugna, con due diversi ricorsi, la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHARMOUDI AYOUB ( CUI 0600KK6 ) nato il 26/01/1995 avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 140/ RG 27921

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ayoub Kharmoudi impugna, con due diversi ricorsi, la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. Quello dell'Avvocato Arcadipane in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. In tema di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E', dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio concernente la mancata motivazione in ordine alla sua quantificazione, non ritenuta illegale. Il ricorso dell'avvocato Massimiliano D'Alessio è inammissibile per genericità in quanto senza addurre alcun elemento, ed in termini del tutto apodittici, si limita a censurare la sentenza per mancata qualificazione delle tre condotte contestate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis