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Ordinanza — n. 8075/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in sentencing qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8075/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by El Khairi Abd El Fatta inadmissible regarding the sentencing qualification of a drug offense. The appellant argued the substance was for personal use, but the court found the lower court's decision based on arrest records and confession was not manifestly erroneous. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal against a plea-bargain sentence is admissible only for manifest error in legal qualification, which requires an immediate and indisputable deviation from the charge's content.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest error standard drug possession personal use plea bargain sentencing Cassazione ordinanza dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il ricorrente El Fatblimpugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod.
Art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. n. 309 del 1990
Nel caso di specie, il giudice ha richiamato il verbale di arresto, la relazione dell'operante e la confessione dell'imputato volte a comprovare, senza margini di opinabilità, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 5 , d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorrente El Fatblimpugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
Ne consegue la inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come nella specie, una violazione di legge non immediatamente evincibile dalla motivazione della sentenza alla luce del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAIRI ABD EL FATTAH ( CUI 05GTKWG ) nato il 15/08/2001 avverso la sentenza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 139/ RG 27919

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente El Fatblimpugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla errata qualificazione giuridica del fatto in quanto lo stupefacente era destinato ad uso personale.

2. Il ricorso è inammissibile. A fronte di una sentenza di patteggiamento è prevista la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la riqualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza limitatamente ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne consegue la inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come nella specie, una violazione di legge non immediatamente evincibile dalla motivazione della sentenza alla luce del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Nel caso di specie, il giudice ha richiamato il verbale di arresto, la relazione dell'operante e la confessione dell'imputato volte a comprovare, senza margini di opinabilità, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 5 , d.P.R. n. 309 del 1990, qualificazione sulla quale le parti si accordavano per definire il procedimento con il patteggiamento.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis