Italian Court dismisses appeal as generic and non-punishment ground not raised in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being generic and failing to meet procedural requirements. The appellant challenged a lower court's reclassification of a drug offense under Article 73(5) of the Drug Law and a non-punishment ground under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected the appeal because the latter ground was not raised as an appeal reason, discussed orally, or supported by obvious evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic or if a ground for non-punishment was not raised as a specific appeal reason, discussed orally, or supported by obvious evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADARO SANTO DANIELE nato a CATANIA il 22/02/2001 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 135/RG. 27867
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Santo Daniele Spadaro avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché generico in quanto la sentenza oltre a riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ha quantificato la pena con precisi argomenti anche richiamando il contesto organizzato nel quale si sono svolti i fatti contestati e richiamando i precedenti dell'imputato (pag. 3); rilevato che altrettanto inammissibile è la censura concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invocata in questa Sede inquanto non era stata motivo di appello, né era stata menzionata in sede di trattazione orale, né risultano elementi autoevidenti per riconoscerla. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il