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Ordinanza — n. 8072/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower court on correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8072/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a conviction for resistance based on police annotations regarding his escape and pushing of officers. The court found the arguments were merely repetitive of issues already properly addressed and rejected by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 337 c.p.; The appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of profiles already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds resistance crime Cassation procedure police annotations recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 337 c.p.
art. 337 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCICHE DOMENICO nato a PALERMO il 20/12/1995 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 133/RG. 27823

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Miccichè avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'annotazione di polizia giudiziaria che aveva ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta da Miccichè,consistente nello spintonamento degli operanti dopo essersi dati alla fuga all'alt impostogliotti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

Ritenuto che i motivi in ordine alla recidiva e al trattamento sanzionatorio sono stati posti in termini generici in quanto ad essi la sentenza impugnata ha offerto specifiche puntuali rispost4,a pagina tre alla luce dei numerosi precedenti, di cui uno specifico, dell'imputato ed escludendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta e della personalità dell'imputato con applicazione del minimo edittale Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i