Cassation court dismisses appeal for tax evasion citing generic grounds and lack of specific statutory application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sandro Bevilacqua inadmissible, ruling that the arguments were generic and merely repetitive of those raised at the appellate level. The court found the lower court's reasoning sufficient to establish the factual framework of tax evasion and the lack of statutory mitigation due to the defendant's criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic and merely reiterative of those already disallowed at the appellate level, failing to engage with the coherent motivation provided by the lower court regarding the proven facts and the absence of statutory mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SANDRO nato a REGGIO CALABRIA il 10/10/1983 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 131/RG 27808
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sandro Bevilacqua impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen., 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura limitandosi a ritenerli congetturali, hanno dato atto dell'univoco quadro probatorio che ha dimostrato la condotta di evasione (pag. 5).
Negli stessi termini la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. risulta congruamente motivata dalla sentenza impugnata a pag. 9 che ha valorizzato come la giustificazione addotta dall'imputato fosse risultata priva di riscontro dai controlli successivamente effettuati e il profilo criminale di Bevilacqua, evincibile dai plurimi e significativi precedenti, elementi tali da escludere la sussistenza dei presupposti giuridici dell'invocata a causa di non punibilità 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il