Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8069/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity due to lack of prescription defense based on recidiva. The court rejected the plea that the crime was time-barred. The decision upholds the conviction's validity. The ruling confirms the procedural dismissal. The outcome favors the prosecution's position. The legal principle is applied strictly. The case concludes with a final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8069/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible for genericity, rejecting the defendant's claim that the crime was time-barred. The defendant argued prescription based on the offense date, but the lower court correctly noted the recidiva period of over thirteen years prevented the statute of limitations from expiring. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal must be specific and cannot be dismissed for genericity if the defense of prescription is clearly refuted by the established facts of recidiva.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal genericity statute of limitations recidiva period prescription defense procedural dismissal Corte di Cassazione penal procedure code riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità defricorsecon le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità defricorsecon le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZO FRANCESCO nato a CALTAGIRONE il 15/05/1958 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 127/ RG 27775

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Francesco Cannizzo impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per resistenza, aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, condotta commessa il Pir settembre 2012, ritenendo che il reato sia prescritto.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata (pag.

5) la prescrizione non è decorsa, proprio in ragione della contestata recidiva, pari a 13 anni, 10 mesi e 20 giorni dal momento del fatto.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità defricorsecon le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 La Consigliera sora Il Presi nt