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Ordinanza — n. 8064/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8064/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8064/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Antonio Ciccopiedi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge in ordine al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen. per il primo episodio contestato, con conseguente richiesta di esclusione della pena applicata in continuazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8064/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis, cod. pen. per il primo episodio contestato, con conseguente richiesta di esclusione della pena applicata in continuazione.

Parole chiave

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prova del dolo evasione all'obbligo di contribuzione modalità di calcolo dell'ammenda procedimento dilatorio preclusione per tolleranza attenuazione della pena

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOPIEDI ANTONIO nato a CROTONE il 26/09/1968 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 122/RG 27760

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Ciccopiedi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge in ordine al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen. per il primo episodio contestato, con conseguente richiesta di esclusione della pena applicata in continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e meramente reiterativo di quello d'appello, disatteso dai giudici del gravame che con motivazione succinta ma completa hanno escluso la sussistenza dell'art.131- bis, cod. pen. (pag.

2) in base all'intensità del dolo del reato evincibile dalle modalità del fatto, descritto a pag. 1 in termini completi e non limitato ad un ritardo di 20 minuti.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il