Court dismisses appeal for evasion as generic and unchallenged evidence proves the defendant's conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to its generic nature, noting the lower court's coherent reasoning regarding the uncontested evidence of tax evasion. The appellant failed to engage with the specific facts, relying instead on clichéd phrases rather than addressing the univocal probative framework established by the first instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, as the reviewing court must demonstrate a coherent motivation that addresses the specific facts and evidence, rejecting mere repetition of clichés without engaging with the univocal probative framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI SANTINO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 23/06/1994 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 118/RG 27725
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Santino Berlingferi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, contestando la prova della responsabilità.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità. I giudici del gravame con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura limitandosi a frasi fatte, hanno dato conto dell'univoco quadro probatorio che ha dimostrato la condotta di evasione (pag. 4), rimasta sostanzialmente non contestata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 6/