Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8061/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal by the special prosecutor on September 8, 2025.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8061/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Leonard Byku inadmissible because the special prosecutor withdrew the appeal on September 8, 2025. The procedural outcome resulted in a declaration of inadmissibility, a condemnation of the appellant to pay procedural costs, and a fine of two thousand euros to the Cassa delle ammende. The court ruled that the withdrawal statement held preliminary significance, necessitating the dismissal of the appeal without further examination of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 596 c.p.p.; Art. 597 c.p.p.: The withdrawal of an appeal by the special prosecutor renders the appeal inadmissible, leading to a condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal withdrawal special prosecutor inadmissibility declaration procedural costs Cassa delle ammende rinuncia alle prestazioni d'assicurazione rinuncia alla motivazione conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 596 c.p.p.
Art. 597 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BYKU LEONARD nato il 16/05/1992 avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 113/RG 27696

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonard Byku avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Parma per delitti in materia di stupefacenti;

2. Dato atto che in data 8 settembre 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso depositata dal procuratore speciale di Byku;

3. Ritenuto che detta dichiarazione di rinuncia assume rilievo preliminare da cui consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/02/