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Ordinanza — n. 8058/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and failure to contest recidiva in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8058/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a drug possession conviction and extinguishing a special surveillance violation due to prescription. The court rejected the arguments as repetitive regarding drug trafficking evidence and noted the recidiva issue was not properly contested in the appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they merely reiterate issues already resolved by the contested judgment or fail to specifically contest legal grounds like recidiva raised in the appeal act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments recidiva prescription drug possession conviction special surveillance violation recidiva impugnabilità della decisione di rinvio spesa periodica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
sub C) dalla Corte di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
sub C) dalla Corte di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE FRANCESCO nato a COSENZA il 15/09/1982 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 107/RG 27675

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Pace avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di stupefacenti (capo A) e ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di violazione della sorveglianza speciale (capo B); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul capo A), è inammissibile in quanto reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che a pag. 2 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse risultata da plurime circostanze (quantità di stupefacente sequestrato, metà della sostanza suddivisa in dosi, bilancino per la pesatura e taccuino con nomi di clienti); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva, con effetto sulla prescrizione, sia inammissibile in quanto non posto con l'atto di appello che si è limitato a menzionarlo in termini generici con il motivo sull'eccessività della pena e che comunque è stato affrontato, sia pure incidentalmente con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al par. sub C) dalla Corte di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso