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Ordinanza — n. 8057/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for factual irrelevance and lack of merit regarding resistance charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8057/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's findings were legally sound and factually robust. The appellant argued against a conviction for resistance, but the court found the defendant's actions constituted attempted flight under Article 337 of the Penal Code rather than passive resistance. Consequently, the court rejected the appeal as factually redundant and without merit, ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 337 c.p.; The appeal is inadmissible when the challenged judgment is based on factual findings that are not merely repetitive of previously examined issues and are supported by consistent evidence, as the lower court correctly distinguished between attempted flight and passive resistance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resistance passive crime attempted flight distinction factual redundancy review procedural costs order permesso di promuovere un procedimento penale assenza di persecuzione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 337 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376
(Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376 — 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSOLINO ROSARIO nato a LOCRI il 09/09/1989 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 106/RG. 27672

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Musolino avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili fattuali, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, fondati sulle convergenti dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta, in tre diverse fasi, dal Musolino in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare riguardante anche la madre (pagg. 2-3) consistente nel tentativo di fuggire tanto da imporne l'immobilizzazione, atti non rientranti affatto nella resistenza passiva, ma pacificamente integranti il delitto di cui all'art.337 cod. pen. (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376 — 01). ritenuto aspecifico il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto queste oltre a non essere un diritto dell'imputato, sono state negate sia perché non sostenute da alcun elemento positivo di supporto, sia per la condotta processuale tenuta dall'imputato.

Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso