Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grievances already rejected by lower courts on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Andrea Volpe inadmissible because it relied on generic grievances already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Volpe challenged the conviction for insult under Article 341-bis of the Penal Code, arguing regarding the presence of other detainees and the appropriateness of the sanction. The court ruled that these arguments were merely reproductions of previous decisions and lacked the specific legal grounds required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal errors, not generic grievances or mere reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE ANDREA nato a BARI il 22/07/1990 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 104/Rg 27665
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Volpe avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, soprattutto con riferimento alla descrizione contenuta nella sentenza di primo grado (pag.2, cui ha rinviato quella di appello).
In particolare, sull'effettiva presenza di più persone, necessarie ai fini della configurazione dell'oltraggio, questa è stata fondata sull'essere avvenuto il fatto alla presenza di altri detenuti, non rilevando l'assoluzione per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; ritenuto che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio sia del tutto generica in quanto rientra nella piena discrezionalità del giudice provvedervi soprattutto a fronte dell'avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di una pena assai modesta che non richiedeva alcuna motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il