Cassation court dismisses appeal for resistance as grounds were already properly examined by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant, Paolo Scicchitano, challenged a conviction for resistance based on pushing an officer to prevent a traffic violation report, but the lower court had already correctly assessed the facts from the arrest report. Consequently, the court ruled that no new legal grounds existed to overturn the conviction, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its arguments are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCICCHITANO PAOLO nato a CATANZARO il 06/12/1986 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 99/RG. 27654
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Scicchitano avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sul verbale di arresto e gli atti successivi che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta dallo Scicchitano;consistente nello spintonamento dell'operante nel tentativo di fuggire /affinché non redigesse il verbale di contravvenzione per essere stato fermato sull'auto con patente revocata, atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376 - 01). Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il