Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating resolved issues and lacking positive support for generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Antonio Saraceno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding drug possession, arguing against the sentencing treatment. The court rejected the appeal because the first two grounds merely repeated issues already fully resolved in the lower decision, while the third ground failed because generic mitigating circumstances require positive factual support to be considered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals that merely reiterate issues already resolved by the contested judgment are inadmissible, and generic mitigating circumstances require positive factual support to be admitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACENO ANTONIO nato a GIRIFALCO il 24/08/1978 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO dr CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 89/RG 27626
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Saraceno avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse risultata da plurime circostanze (quantità e qualità di stupefacente sequestrato, il bilancino per la pesatura e il denaro ripartito in banconote di piccolo taglio nascoste in un pacco di merendine); ritenuto il motivo sul trattamento sanzionatorio generico in quanto le circostanze attenuanti generiche, che non sono un diritto dell'imputato, sono state negate perché non sostenute da alcun elemento positivo di supporto e la quantificazione della pena al di sotto dei medi non richiede specifica argomentazione (Sez. 5, n. 3607 del 2/10/2025, Rv. 288953); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso