Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative of already resolved facts regarding drug trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alfredo Gigliotti's appeal inadmissible for being generic and merely reiterative of issues already fully resolved by the lower court. The appellant argued against the conviction for drug possession, but the appellate court had already established the trafficking intent through seized quantities, preparation tools, and behavior during the search. The court rejected the appeal because it offered no new legal arguments or factual evidence to overturn the previous judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals that are generic and merely reiterative of questions already examined and resolved by the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIOTTI ALFREDO nato a LAMEZIA TERME il 05/05/1988 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 86/RG 27615
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfredo Gigliotti avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria dell'Avvocato Bilotta del 26/01/2026; ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibilE; in quanto generici e meramente reiterativi di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che alle pagg. 1-2 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse comprovata da plurime circostanze (quantità dello stupefacente sequestrato incompatibile con l'uso personale, strumenti per la preparazione ed il confezionamento), cui si era aggiunto il comportamento tenuto da Gigliotti al momento della perquisizione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/