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Ordinanza — n. 7990/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding absence at home.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7990/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific argumentation regarding the appellant's absence. The appellant argued the lower court failed to prove he was absent from his home during a control, but the court noted the lower court had already addressed this fact. Consequently, the appeal was rejected as it merely repeated arguments without engaging with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely restating arguments already examined by the lower court without engaging with the reasons given for the decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal repetition of arguments absence at home procedural costs braccialetto elettronico carcerazione preventiva eccessiva restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 maggio 2 0 25 confermava la condanna di Capasso Raffele alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011.
art. 606 c.p
259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem
Il ricorso è inammissibile Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv.
Sez. 5, sent. 28011/2013
e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent.
Sez.6, sent. 22445/2009
28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent.
Sez.5, sent. 11933/2005
22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent.
Sez.4, sent. 15497/2002
11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez.
Sez. 5, sent. 2896/1999
15497/2002; Sez. 5, sent. 2896/1999).
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente sul ricorso proposto da: Capasso Raffaele nato a BARLETTA il 13/12/1985 avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 maggio 2 0 25 confermava la condanna di Capasso Raffele alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato lamentando vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe chiarito in cosa si sarebbe sostanziata la condotta in violazione delle prescrizioni, non essendo stato positivamente accertato che Capasso al momento del controllo non fosse presente presso la propria abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.

e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent. 2896/1999). Il provvedimento impugnato dà ampia ragione e conto delle ragioni per le quali il Capasso è stato ritenuto assente al momento del controllo e il ricorrente con tali argomentazioni non ha istituito alcun confronto.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 20