Cassation court annuls peace court sentence due to procedural expiration of maximum appeal term under Art. 344-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's conviction without remand because the criminal action had expired due to the maximum duration limit of the appeal process. The defendant challenged a €15,000 fine for illegal entry, arguing family ties and exclusion of punishability, but the appeal was filed after the statutory deadline. The court ruled that the procedural expiration rendered the action inadmissible, necessitating the annulment of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 344-bis c.p.p.; Art. 37 d.lgs. 274/2000: The criminal action becomes inadmissible upon expiration of the maximum duration of the appeal process, requiring the annulment of the judgment if the appeal was filed after this limit.
Parole chiave
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da FRANCESCO CENTOFANTI - Presidente - Sent. n. sez. 2278/2026 GAETANO DI GIURO CC - 12/02/2026 MARIA GRECA ZONCU - Relatore - R.G.N. 35493/2025 ALESSANDRO CENTONZE PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Kerkab Adel nato a (ALGERIA) il 23/06/1998 avverso la sentenza del 23/06/2022 del GIUDICE DI PACE di Citta' di Castello dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Città di Castello con sentenza del 23 giugno 2022 condannava Kerkab Adel alla pena di euro 15.000 di multa per il delitto di cui all’art. 14 comma 5 quater d.lgs. 286/98.
2. Avverso detto provvedimento propone appello, poi convertito in ricorso state l’inappellabilità della sentenza ex art. 37 d.lgs. 274/2000, formulando tre motivi di gravame. 2.1 Con il primo motivo lamenta l’omessa valutazione circa la sussistenza di un giustificato motivo alla permanenza dell’imputato sul territorio nazionale. Tale motivo sarebbe integrato dalla presenza in Italia del fratello dell’imputato e della sua famiglia. 2.2 Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 2.3 Con il terzo motivo lamenta la eccessività del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere rilevata l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 344 bis cod. proc. pen. L’improcedibilità è maturata il 23 settembre 2024; il ricorso proposto dall’imputato non è inammissibile, quanto meno circa il secondo motivo di doglianza, posto che effettivamente in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7988/2026 Roma, lì, 27/02/2026 sede di conclusioni avanti al Giudice di pace venne chiesto il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, affine alla causa di improcedibilità dell’azione penale per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 274/2000, ma nessuna risposta a tale istanza, nemmeno implicita, è contenuta nel provvedimento impugnato.
Per contro, se il ricorso fosse stato ritenuto inammissibile, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, avrebbe impedito la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett.
a) della legge 27 settembre 2021, n. 134. (Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01).
2. Conseguentemente, deve essere annullato senza rinvio l’impugnato provvedimento perché l’azione penale è divenuta improcedibile a norma dell’art. 344 bis cod. proc. pen. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale è improcedibile a norma dell’art. 344 bis cod. proc. pen. Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Greca Zoncu Francesco Centofanti