Cassation appeals dismissed for inadmissibility as they relied on waived grounds rather than permitted legal defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Ukumba Tony and Okwumabua Chidinma Victor inadmissible under simplified procedure. The applicants argued the charges were baseless, but the court noted that only specific defects regarding the formation of will or public prosecutor consent are permissible grounds for cassation against settlement agreements. Since the applicants did not raise these admissible issues, their claims were rejected, and they were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Appeals against settlement agreements are admissible only for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding waived grounds, non-assessed conditions for acquittal, or sentencing errors not affecting the sanction's legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UKUMBA TONY nato il 29/08/1979 OKWUMABUA CHIDINMA VICTOR nato il 10/10/1981 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Ukumba Tony e Okwumabua Chidinma Victor avverso la sentenza indicata in epigrafe; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen.
è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato che, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei motivi consentiti, avendo asserito che l'imputazione è fumosa, così che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso